L'orario di accensione dell'impianto di riscaldamento condominiale: il ruolo dell'amministratore, quello dell'assemblea e le norme del regolamento

Con l’inizio della stagione autunnale si ripropone la necessità di rimettere in funzione gli impianti di riscaldamento.

Il d.p.r. n. 412/93 suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche prevedendo il periodo temporale d’accensione e l’orario massimo giornaliero.

In particolare, ai sensi del secondo comma dell’art. 9 del summenzionato decreto:

“ L'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:

Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;


Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;

Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Zona F: nessuna limitazione

 

Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime ”.

L’appartenenza delle città alle varie zone è stabilita da una tabella allegata al d.p.r.

Così ad esempio Milano è in zona E, Roma in zona D, Palermo in zona B, solo per citare le città più importanti in relazione alle varie parti d’Italia.

Con riferimento all’orario di accensione il medesimo articolo specifica che:

“ È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno” (art. 9, terzo e quarto comma, d.p.r. n. 412/93).

Qualora si sia in presenza d’un impianto condominiale è utile comprendere a chi spetti la scelta sulle modalità d’accensione dell’impianto di riscaldamento. Infatti, per riprendere una delle città succitate, se è vero che a Milano è possibile tenere in funzione gli impianti di riscaldamento dal 15 ottobre a 15 aprile per 14 ore al giorno, non è detto che ciò sia obbligatorio.

Le modalità di funzionamento, quindi, devono essere stabilite in seno alle singole compagini. Chiarito ciò è utile comprendere chi decide.

In primo luogo è necessario consultare, laddove presente, il regolamento condominiale. Esso, infatti, ai sensi del primo comma dell’art. 1138 c.c. deve contenere le norme che disciplinano l’uso delle cose e dei servizi comuni. Tra queste, non v’è dubbio, vi possono essere quelle relative all’impianto di riscaldamento.

In secondo luogo spetterà all’assemblea decidere in merito all’accensione dell’impianto (sempre nel rispetto delle fasce di riferimento). In assenza di specifiche disposizioni legislative non è errato ritenere che la deliberazione debba intendersi validamente adottate se:

a) in prima convocazione riporta un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio;

b)in seconda convocazione se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio (art. 1136, secondo e terzo comma, c.c.).

In assenza d’indicazioni regolamentari ed assembleari, così come in casi eccezionali rispetto alla norma, starà all’amministratore di condominio disciplinare orari d’accensione e spegnimento in virtù dei poteri di cui all’art. 1130 c.c.


Fonte: https://www.condominioweb.com/rimettere-in-funzione-gli-impianti-di-riscaldamento-il-ruolo-dellamministratore-dellassemblea-e.452#3